LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI INFORTUNI
RICORDA CHE
La comunicazione di infortunio e la denuncia di infortunio non sono la stessa cosa ma due adempimenti differenti:
- la "Comunicazione di infortunio" deve essere inoltrata dal datore di lavoro all'Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento (obbligo a fini statistico/informativi, ai sensi del combinato disposto art. 3, art. 18, comma 1, lettera r, e art. 21 d.lgs. n. 81/2008);
- la "Denuncia/comunicazione di infortunio" deve essere inoltrata dal datore di lavoro all'Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento (obbligo ai fini assicurativi, ai sensi del art. 53, d.p.r. 30/06/1965 n. 1124 e s.m.i. - art. 18, co. 1, lett. r, d.lgs. 09/04/2008 n. 81)
Il giorno dell’infortunio è a carico del datore di lavoro
L'invio della denuncia/comunicazione (nei casi previsti) consente, ad ogni modo, di assolvere sia all'obbligo previsto a fini assicurativi che a quello previsto a fini statistico/informativi.
Per i lavoratori del settore agricoltura, la denuncia/comunicazione di Infortunio deve essere trasmessa a INAIL in via telematica, tramite l’apposito applicativo disponibile sul Portale Inail
LA MODULISTICA
Di seguito i link, rispettivamente, per il modulo di comunicazione infortunio e per il modulo di denuncia/comunicazione di infortunio
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
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Il lavoratore deve comunicare immediatamente al datore di lavoro qualunque infortunio, anche se di lieve entità, che gli sia accaduto, fornendo alcune informazioni quali la data e il numero del certificato medico e i giorni di prognosi indicati
Per i lavoratori autonomi del settore agricoltura, è direttamente il lavoratore autonomo che deve provvedere a inviare a INAIL la denuncia/comunicazione di infortunio (sia per se stesso che per gli eventuali lavoratori appartenenti al nucleo familiare e costituenti la forza lavoro)
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro deve inviare a INAIL la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico rilasciato a seguito dell’infortunio (anche se questo è già stato trasmesso per via telematica a INAIL direttamente dalla struttura sanitaria che lo ha rilasciato)
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve comunicare a INAIL l’evento entro ventiquattro ore, con qualunque mezzo che consenta di comprovare la comunicazione (resta, comunque, l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge)
Se i giorni prognosticati per un infortunio da meno di tre successivamente diventano di più, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione
entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico